CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo IV
Art. 967
1062 / 3261Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-967