CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo IV
Art. 965
1060 / 3261Disponibilità del diritto dell'enfiteuta.
In vigore dal 19 apr 1942
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.
Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l'acquirente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-965