Art. 963 · Perimento totale o parziale del fondo.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IV

Art. 963

1058 / 3261

Perimento totale o parziale del fondo.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue. Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento. Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennità è ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente.
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