CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo IV
Art. 961
1056 / 3261Pagamento del canone.
In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-961