CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo IV
Art. 960
1055 / 3261Obblighi dell'enfiteuta.
In vigore dal 19 apr 1942
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.
L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-960