CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. II
Art. 96
128 / 3261Richiesta della pubblicazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-96