Art. 96 · Richiesta della pubblicazione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. II

Art. 96

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Richiesta della pubblicazione.

In vigore dal 19 apr 1942
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-96