Art. 959 · Diritti dell'enfiteuta.
CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo IV

Art. 959

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Diritti dell'enfiteuta.

In vigore dal 19 apr 1942
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-959