Art. 957 · Disposizioni inderogabili.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IV

Art. 957

1052 / 3261

Disposizioni inderogabili.

In vigore dal 19 apr 1942
L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti. Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli , secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-957