Art. 945 · Isole e unioni di terra.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 945

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Isole e unioni di terra.

In vigore dal 3 feb 1994
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-945