CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 945
1040 / 3261Isole e unioni di terra.
In vigore dal 3 feb 1994
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37.
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-945