Art. 943 · Laghi e stagni.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 943

1038 / 3261

Laghi e stagni.

In vigore dal 19 apr 1942
Il terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorchè il volume dell'acqua venga a scemare. Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-943