Art. 938 · Occupazione di porzione di fondo attiguo.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 938

1033 / 3261

Occupazione di porzione di fondo attiguo.

In vigore dal 19 apr 1942
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-938