Art. 935 · Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 935

1030 / 3261

Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave. In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-935