CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 928
1023 / 3261Pubblicazione del ritrovamento.
In vigore dal 19 apr 1942
Il podestà rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-928