Art. 928 · Pubblicazione del ritrovamento.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 928

1023 / 3261

Pubblicazione del ritrovamento.

In vigore dal 19 apr 1942
Il podestà rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-928