CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 925
1020 / 3261Animali mansuefatti.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.
Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-925