CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. IX
Art. 917
1012 / 3261Spese per la riparazione, costruzione o rimozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in igni caso il risarcimento dei danni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-917