CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VII
Art. 905
1000 / 3261Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.
In vigore dal 19 apr 1942
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-905