CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I
Art. 9
40 / 3261Tutela dello pseudonimo.
In vigore dal 19 apr 1942
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-9