Art. 899 · Comunione di alberi.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 899

993 / 3261

Comunione di alberi.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni. Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-899