CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 897
991 / 3261Comunione di fossi.
In vigore dal 19 apr 1942
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-897