Art. 894 · Alberi a distanza non legale.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 894

988 / 3261

Alberi a distanza non legale.

In vigore dal 19 apr 1942
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-894