CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 894
988 / 3261Alberi a distanza non legale.
In vigore dal 19 apr 1942
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-894