Art. 893 · Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 893

987 / 3261

Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.

In vigore dal 19 apr 1942
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-893