CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 891
985 / 3261Distanze per canali e fossi.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-891