CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 890
984 / 3261Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-890