CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 888
982 / 3261Esonero dal contributo nelle spese.
In vigore dal 19 apr 1942
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell', senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-888