CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 880
974 / 3261Presunzione di comunione del muro divisorio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-880