CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 878
972 / 3261Muro di cinta.
In vigore dal 19 apr 1942
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purchè non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-878