Art. 852 · Terreni esclusi dai trasferimenti.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. II

Art. 852

946 / 3261

Terreni esclusi dai trasferimenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi: 1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica; 2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti di pendenze dei medesimi; 3) le aree fabbricabili; 4) gli orti, i giardini, i parchi; 5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali; 6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi; 7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-852