Art. 844 · Immissioni.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. I

Art. 844

938 / 3261

Immissioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-844