Art. 843 · Accesso al fondo.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. I

Art. 843

937 / 3261

Accesso al fondo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-843