Art. 833 · Atti d'emulazione.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo I

Art. 833

927 / 3261

Atti d'emulazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-833