CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I
Art. 833
927 / 3261Atti d'emulazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-833