CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I
Art. 832
926 / 3261Contenuto del diritto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-832