CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo II
Art. 823
917 / 3261Condizione giuridica del demanio pubblico.
In vigore dal 19 apr 1942
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-823