CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 818
912 / 3261Regime delle pertinenze.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-818