CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 816
910 / 3261Universalità di mobili.
In vigore dal 19 apr 1942
È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-816