CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo IV
Art. 804
898 / 3261Termine per l'azione.
In vigore dal 7 feb 2014
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente... ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-804