Art. 803 · Revocazione per sopravvenienza di figli.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo IV

Art. 803

897 / 3261

Revocazione per sopravvenienza di figli.

In vigore dal 7 feb 2014
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno-3 luglio 2000 n. 250 (in G.U. 1a s.s. 05/07/2000 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-803