CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo IV
Art. 801
895 / 3261Revocazione per ingratitudine.
In vigore dal 19 apr 1942
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell', ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-801