CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo IV
Art. 800
894 / 3261Cause di revocazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-800