Art. 80 · Restituzione dei doni.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo I

Art. 80

112 / 3261

Restituzione dei doni.

In vigore dal 19 apr 1942
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-80