CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 797
891 / 3261Garanzia per evizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:
1) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-797