CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 796
890 / 3261Riserva di usufrutto.
In vigore dal 19 apr 1942
È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-796