Art. 791 · Condizione di riversibilità.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo III

Art. 791

885 / 3261

Condizione di riversibilità.

In vigore dal 19 apr 1942
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti. Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.
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