CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo III
Art. 790
884 / 3261Riserva di disporre di cose determinate.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-790