Art. 784 · Donazione a nascituri.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo III

Art. 784

878 / 3261

Donazione a nascituri.

In vigore dal 19 apr 1942
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti. L'accettazione della donazione a favore di nascituri benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli . Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.
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