CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo II
Art. 781
875 / 3261Donazione tra coniugi.
In vigore dal 5 lug 1973
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 giugno 1973 n. 91 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/1973 n. 169) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 781 del codice civile."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-781