Art. 781 · Donazione tra coniugi.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo II

Art. 781

875 / 3261

Donazione tra coniugi.

In vigore dal 5 lug 1973
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 giugno 1973 n. 91 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/1973 n. 169) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 781 del codice civile."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-781