Art. 780 · Donazione al figlio naturale non riconoscibile.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo II

Art. 780

Abrogato874 / 3261

Donazione al figlio naturale non riconoscibile.

In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

Note all'articolo

  • La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non puo' essere piu' pronunziata la nullita' prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-780