CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo II
Art. 780
Abrogato874 / 3261Donazione al figlio naturale non riconoscibile.
In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Note all'articolo
- La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non puo' essere piu' pronunziata la nullita' prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-780