CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo II
Art. 777
871 / 3261Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci.
In vigore dal 19 apr 1942
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-777