Art. 773 · Donazione a più donatari.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo I

Art. 773

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Donazione a più donatari.

In vigore dal 19 apr 1942
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà. È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-773