CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo I
Art. 771
865 / 3261Donazione di beni futuri.
In vigore dal 19 apr 1942
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante.
Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sè, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-771