CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo V
Art. 77
109 / 3261Limite della parentela.
In vigore dal 19 apr 1942
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-77